In situazioni di grave crisi economica, il coniuge inadempiente può ottenere una sospensione condizionale della pena. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 1867/21, che ha trattato il caso di un marito che non riusciva più a versare i 600 euro mensili per il mantenimento dei figli, come previsto dall’accordo di separazione. La causa? Una pesante crisi finanziaria che lo aveva colpito.
Nel ricorso, l’imputato ha fatto notare come la stessa Corte di merito avesse riconosciuto la precarietà della sua situazione economica, al punto da rifiutare la conversione della pena detentiva in una pecuniaria. La Cassazione ha chiarito che, quando emergono elementi che mettono in dubbio la capacità del soggetto di adempiere agli obblighi economici, il giudice deve fare una valutazione approfondita delle sue condizioni economiche.
Il dibattito giurisprudenziale su questo tema vede due approcci distinti. Una prima corrente sostiene che, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento del risarcimento, il giudice non è obbligato a esaminare le condizioni economiche dell’imputato. Al contrario, l’orientamento accolto dalla Cassazione prevede che questa verifica sia necessaria, ma solo se dagli atti emergono dati che fanno dubitare della possibilità dell’imputato di far fronte ai propri obblighi economici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello non ha correttamente applicato questo principio, motivo per cui la sentenza è stata annullata con rinvio. Questo evidenzia come il giudice debba tenere in seria considerazione le difficoltà economiche di un coniuge inadempiente, prima di decidere sulla sospensione condizionale della pena.