La Cassazione ha chiarito che è possibile fare ricorso contro il rigetto dell’omologazione di un accordo per la gestione della crisi da sovraindebitamento, confermando che tali provvedimenti, emessi in composizione collegiale dal tribunale, hanno carattere definitivo e decisorio. Tuttavia, nel caso specifico trattato (ordinanza n. 22797), la Corte ha respinto il ricorso presentato dalla debitrice, confermando il diniego all’omologazione del piano proposto.

La ricorrente aveva chiesto l’omologazione di un piano del consumatore, o in alternativa di un accordo di composizione della crisi. Nonostante l’organismo di composizione della crisi avesse ritenuto il piano conveniente rispetto alla liquidazione dei beni, il giudice lo aveva rigettato, stabilendo che non rispettava i diritti dei creditori privilegiati, in particolare Unicredit, che vantava un’ipoteca su un immobile messo all’asta.

Uno dei motivi principali del rigetto è stato il piano di pagamento dilazionato proposto dalla debitrice, che prevedeva una durata di 30 anni, ritenuta troppo lunga e insostenibile. Unicredit, principale creditore ipotecario, si era opposta, sostenendo che le garanzie di adempimento erano insufficienti. Inoltre, la banca era stata esclusa dal computo dei crediti necessari per ottenere l’omologazione dell’accordo, dato che non era previsto il pagamento integrale e immediato del credito privilegiato, condizione necessaria per escludere un creditore dal voto.

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell’omologazione, sostenendo che, sebbene il ricorso fosse ammissibile, le modalità di pagamento proposte e il trattamento riservato ai creditori privilegiati non fossero conformi alle disposizioni di legge. Anche se il piano aveva ottenuto il consenso tacito della maggioranza dei creditori, i diritti del creditore privilegiato non erano stati adeguatamente tutelati, portando quindi al rigetto dell’accordo.

In sintesi, la Cassazione ha ribadito che, in casi di sovraindebitamento, è possibile presentare ricorso contro il rigetto di un accordo di composizione della crisi. Tuttavia, per ottenere l’omologazione, è essenziale che il piano rispetti pienamente i diritti dei creditori privilegiati, sia in termini di pagamento che di tempistiche.